Decontribuzione Sud: applicazione dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2022
La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo “Decontribuzione sud”. L’agevolazione spetta, previa autorizzazione della Commissione europea, ai rapporti di lavoro dipendente con l’esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
L’esonero contributivo è modulato nel seguente modo:
30% fino al 31 dicembre 2025,
20% per gli anni 2026 e 2027,
10% per gli anni 2028 e 2029.
Tale prolungamento dell’incentivo era soggetto all’approvazione della Commissione Europea che in un primo momento aveva sbloccato i fondi per finanziare l’agevolazione solo fino al 30 giugno 2022, con successiva estensione al 31 dicembre 2022 per contenere gli effetti negativi dovuti alla guerra in Ucraina.
Con la Circolare n° 90 del 27-07-2022 l’INPS fornisce le istruzioni operative per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022.
Vediamo in dettaglio quali sono i beneficiari, l’importo e le caratteristiche dell’agevolazione.
Vediamo in dettaglio quali sono i beneficiari, l’importo e le caratteristiche dell’agevolazione.
La riduzione dal versamento contributivo previsto dalla decontribuzione fiscale Sud ha come destinatari i datori di lavoro del settore privato anche non imprenditori. Tali imprese devono avere sede legale e/o unità operativa/e situata in aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, ossia nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il beneficio corrisponde ad una riduzione dal 30% al 10%, a seconda del periodo di applicazione, sul totale dei contributi previdenziali che l’azienda deve versare. Lo sconto fiscale non è invece applicabile a premi e contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INAIL.
Nello specifico, l’esonero è pari al:
– 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino al 31 dicembre 2025;
– 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;
– 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.
Vista l’entità della misura di sgravio, l’Inps conferma nella Circolare n° 90 del 27-07-2022 che risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ciò sempre nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto dall’altra disposizione.
La misura Decontribuzione Sud spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Per ricevere lo sgravio, i datori di lavoro devono però dimostrare:
– La regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– L’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– Il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto concerne la durata della decontribuzione, la Legge di Bilancio stabilisce che questa è concessa fino al 31 dicembre 2029. L’aiuto contributivo per il Sud Italia è subordinato ad autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid 19.
Dunque, questa agevolazione sarebbe scaduta insieme al Temporary framework per gli aiuti di Stato il 30 giugno 2022, cosa che invece non avverrà grazie alla proroga della Commissione Europea che ha garantito quindi la prosecuzione dell’esonero fino al 31 dicembre 2022, come comunicato nella nota del Ministero per il Sud.