Esonero Contributivo ed Esonero Madri

L'INPS, attraverso le circolari n. 11 e n. 27 del 2024, illustra l'esonero contributivo per dipendenti con retribuzioni entro limiti specifici. Inoltre, viene dettagliato l'esonero per madri lavoratrici di tre o più figli, con tetto annuo di €3.000, applicabile anche a madri con due figli fino al decimo anno del figlio minore nel 2024.

Esonero Contributivo ed Esonero Madri

L'INPS, attraverso le circolari n. 11 e n. 27 del 2024, illustra l'esonero contributivo per dipendenti con retribuzioni entro limiti specifici. Inoltre, viene dettagliato l'esonero per madri lavoratrici di tre o più figli, con tetto annuo di €3.000, applicabile anche a madri con due figli fino al decimo anno del figlio minore nel 2024.

Esonero contributivo articolo 1, comma 15, L. 213/2023

L’INPS, con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l’articolo 1, comma 15, della Legge n. 213/2023, riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti.

L’esonero è riconosciuto sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori nella misura del:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità,
    non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima ;

  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità,
    non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura agevolativa trova applicazione, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.

 

Mensilmente si procederà all’applicazione dell’esonero senza alcuna richiesta da parte del Lavoratore subordinato

Esonero madri, articolo 1, comma 180 e 181, L. 213/2023

L’INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, rende operativo l’ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto il diciottesimo anno di età con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato sia nel settore pubblico che privato.

Tale esonero LIMITATAMENTE per il 2024 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 è applicabile anche alle lavoratrici madri con 2 figli, di cui il figlio minore non abbia compiuto il decimo anno di età.(es. se il figlio minore nel mese di aprile 2024 compie 10 anni di età, nello stesso mese l’incentivo a favore della lavoratrice cessa.)

Il tetto massimo dell’esonero è pari ad euro 3.000 annui, L’esonero è riparametrato su base mensile. A tal riguardo, si osserva, infatti, che la riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro. Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro. Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

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